Leasing operativo: iper ammortamento escluso per gli intermediari finanziari

iper ammortamento

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I potenziali destinatari dell’agevolazione sono coloro che effettuano gli investimenti in beni strumentali materiali utilizzati per l’esercizio dell’attività ordinaria industriale o commerciale

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Non possono avvalersi dell’iper ammortamento gli intermediari finanziari titolari di contratti di “locazione operativa” di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria. L’esclusione va rintracciata nella schema contrattuale degli atti posti in essere, in cui la proprietà formale dei beni non si ricollega 

allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate espresso con il principio di diritto n. 2 del 27 gennaio 2020.

Vale la pena di ricordare che l’iper ammortamento, disposto dal comma 9 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, dà modo di maggiorare i costi di acquisizione dei beni ai fini della definizione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione è fruibile, come specificato anche con la circolare n. 4/E del 2017, dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’allegato A alla citata legge n. 232/2016.
La stessa circolare delle Entrate, una volta chiarito che i beneficiari dell’agevolazione sono comunque gli utilizzatori (proprietari, nel caso di acquisto in proprietà, o locatori finanziari, nel caso di acquisto tramite leasing), chiarisce che sono esclusi dall’iper ammortamento i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio. In questo caso il fruitore del vantaggio contabile spetta all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, a condizione che tali attività costituiscano quella principale o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa.

Tale presupposto si sposa con la ratio dell’agevolazione, che consiste nell’incentivare gli investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria. Ne consegue che sono considerati potenziali destinatari del beneficio – proprietari, locatari finanziari, imprese che svolgono attività di noleggio o locazione operativa – coloro che effettuano gli investimenti sopportandone i rischi e fruendo dei vantaggi che derivano dall’esercizio delle attività industriali o commerciali, nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
In questa ottica, ribadisce il principio di diritto n. 2/2020, sono esclusi dal meccanismo di calcolo coloro che, come gli intermediari finanziari, che pongono in essere contratti nei quali – sia pur denominati di “locazione operativa”- la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.

L’Agenzia, nel fornire il chiarimento, richiama anche le indicazioni dettate dalla Banca d’Italia con la circolare n. 288/2015 sulle “disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.
Agli intermediari è consentito, cita il testo, lo svolgimento del leasing operativo solo a determinate condizioni, tra le quali quella per cui “deve essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l’assistenza e la manutenzione del bene”. Questa condizione serve proprio ad assicurare che i contratti, seppur denominati contratti di “leasing operativo”, abbiano comunque causa finanziaria e, pertanto, non siano idonei in nessun caso a configurare il soggetto finanziario quale investitore destinatario dell’agevolazione dell’iper ammortamento, in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.