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Si tratta di un credito d’imposta che può essere utilizzato, mediante F24 accise, per il pagamento di quanto dovuto sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale

Il credito d’imposta, ceduto da un’impresa che esegue interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali a una società fornitrice di energia elettrica e/o gas naturale, può essere utilizzato in compensazione anche per il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita, ai senti dell’articolo 17 del Dlgs. n.241/1997
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito con la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020 a un’istanza di interpello posto da una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale.
A interpellare l’Agenzia è una società che ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all’efficienza energetica. L’istante richiama l’articolo 14 del Dl n. 63/2013, che, come novellato dal decreto crescita, prevede che l’importo spettante ai fini della detrazione d’imposta maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull’involucro degli edifici condominiali per migliorare l’efficienza energetica possa essere ceduto all’impresa che esegue l’intervento in cambio di uno “sconto” sull’importo indicato in fattura.
Per l’impresa che esegue il lavoro questo importo costituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di uguale entità, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs. n. 241/1997.
L’impresa, in alternativa, può cedere il credito ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione alle stesse condizioni.
Nel caso prospettato l’impresa che esegue gli interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionaria del credito d’imposta, vuole a sua volta cederlo all’istante, che le fornisce di energia elettrica e/o gas naturale. La società interpellante chiede se il credito possa essere utilizzato in compensazione con i “tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale“.
L’Agenzia è d’accordo: il credito in questione può essere utilizzato per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale, utilizzando il modello F24 accise.
Innanzitutto, i tecnici delle Entrate ricordano quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 del Dl n. 63/2013, che prevede che “per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 …. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi..”.
Il committente, primo cedente, può cedere all’impresa che esegue i lavori, primo cessionario, l’importo che gli compete per la detrazione d’imposta; in tal modo l’impresa acquisisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente una somma di pari ammontare, sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto.
L’impresa può cedere tale credito d’imposta a un proprio fornitore, che sarà il secondo cessionario, il quale, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle stesse condizioni del primo cessionario. In tal senso l’Agenzia ha dato disposizioni con il provvedimento del 31 luglio 2019 (vedi articolo “Eco e sisma bonus: sconto al cliente direttamente in fattura”).
Ricordate le condizioni, l’Agenzia passa a esaminare l’articolo 28, comma 7, della legge n. 388/2000, il quale prevede che i pagamenti delle imposte sulle produzioni e sui consumi possono essere effettuati anche mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
Pertanto, conclude l’Agenzia, è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato F24 accise, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte, e, quindi, utilizzare il credito d’imposta in questione per compensare il debito per le accise dovute.