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L’utilizzo di tale modalità procedurale è nella disponibilità degli uffici anche quando a essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza

Con la sentenza n. 34518 del 27 dicembre 2019 la Corte di cassazione ha affermato che l’accertamento parziale è strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile e non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 del Dpr n. 600/1973 e 54 e 55 del Dpr n. 633/1972.
Trattasi dunque di una modalità procedurale che segue le regole classiche dell’accertamento tributario, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare.
La vicenda
In seguito alla notifica di un avviso di accertamento, con il quale sono stati ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini Ires, Iva e Irap, per l’anno d’imposta 2006, una società a responsabilità limitata ha proposto ricorso che è stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria di primo grado. I giudici regionali aditi hanno respinto l’appello confermando la sentenza della Ctp.
Tra gli altri motivi di impugnazione proposti, la parte privata ha eccepito, in sede di legittimità, la presunta violazione dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, avendo la Commissione tributaria regionale errato nel non considerare la diversità dall’accertamento ordinario rispetto a quello parziale, del quale, nella vicenda in esame, non ricorrevano i presupposti applicativi.
La soluzione della Corte
La suprema Corte con la sentenza in esme ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia affermando che “Priva di qualsivoglia consistenza, poi, si mostra la doglianza riferita all’accertamento parziale oggetto di impugnazione, per l’assorbente considerazione che detto strumento è diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ma non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.p.r. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e 55 del d.p.r. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare”.
Brevi osservazioni
Ai sensi del predetto articolo 41-bis, “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 43, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie […], nonché dalle segnalazioni […], risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile […] possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili ovvero la maggior imposta da versare…”.
Orbene, la premessa che introduce la disciplina dettata dall’ articolo in esame “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43…” mediante il richiamo a quest’ultima norma, deputata a circoscrivere il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione può esercitare la potestà accertativa, costituisce il cardine argomentativo che evidenzia l’errore in cui è incorsa la ricorrente, confondendo il metodo di accertamento con la tempistica dello stesso.
Come la suprema Corte ha già avuto modo di affermare (cfr Cassazione nn. 5977/2007, 2761/2009, 25335/2010, 27323/2014 e 25989/2014), l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al Dpr n. 600/1973, articoli 38 e 39, ai fini reddituali, e Dpr n. 633/1972, articoli 54 e 55, ai fini Iva, né prevede limiti in relazione al metodo di accertamento induttivo, consentito, in linea di principio, anche in presenza di contabilità tenuta in modo regolare, quanto piuttosto una modalità procedurale che segue le stesse regole previste per gli accertamenti.
Inoltre, come è stato anche chiarito, l’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando a essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Cassazione n. 23729/2013) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato a una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.
In conclusione, gli uffici dell’Agenzia delle entrate, senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 43, possono procedere con l’accertamento parziale che non è, dunque, circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’articolo 6 del Tuir né, del resto, è richiesto all’ufficio di fornire la “prova certa” del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale.